Marco Piazza
L'agenzia delle Entrate ha diramato le rettifiche alle istruzioni alle dichiarazioni 770 e Unico. Fra le modifiche al 770 ordinario, vanno segnalate quelle al quadro SO, destinato alla comunicazione da parte di intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni effettuate nel 2009 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria. Vengono inseriti questi nuovi codici riferiti a operazioni effettuate dopo lo scudo fiscale: - N - prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio (art. 13-bis del Dl 78/2009) compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito; O - operazioni o contratti attraverso i quali si realizza cessione o sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio; P - prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi per oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale rimpatriate in base all'articolo 13-bis compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti.
Il quadro SO sta ampliando notevolmente la sua funzione: da strumento di controllo delle operazioni suscettibili di generare plusvalenze finanziarie a strumento di controllo di ogni operazione che comporti l'uscita delle attività rimpatriate dal "circuito degli intermediari finanziari" e possa far perdere al fisco le tracce dei capitali del contribuente. Si auspica che l'amministrazione fornisca tempestivamente ulteriori chiarimenti sulla portata dei nuovi adempimenti. In particolare dovrebbe essere chiaro che la nozione di "prelievo" citato nei codici N e P comprende solo: la materiale consegna del denaro da parte dell'intermediario al cliente, in quanto nel caso di trasferimento a conto o deposito aperto presso altro intermediario residente e ugualmente intestato il mantenimento del regime di riservatezza rende superflua la comunicazione; la materiale consegna di titoli o beni in amministrazione fiduciaria al cliente, anche a seguito della revoca del mandato, sempre che non accompagnata dal "trasferimento" degli stessi ad altro intermediario finanziario residente (per gli stessi motivi); il trasferimento di denaro, titoli o beni a intermediari non residenti, circostanza, questa, che non richiede comunque alcuna segnalazione nel quadro SO in quanto già oggetto del monitoraggio fiscale.
Particolarmente oscura la didascalia del codice O. Si chiede di indicare operazioni o contratti attraverso i quali si realizza cessione o sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di beni patrimoniali. Deve ritenersi che la comunicazione riguardi solo i proventi effettivamente percepiti. Inoltre, anche in base alla circolare 6/E del 2010 la quale esonera le fiduciarie dal monitoraggio in permanenza del rapporto di amministrazione, si ritiene che la compilazione del quadro SO sia assorbente di tale adempimento anche quando i proventi siano accreditati su un conto non segretato.
I nuovi obblighi di comunicazione, preannunciati dalle circolari 3/E e 6/E del 2010, rendono comunque evidente come la procedura di rimpatrio giuridico di beni patrimoniali per mezzo di fiduciarie non garantisca anonimato.
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